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PATTI CONSORTILI
TITOLO 1° (Denominazione, sede, durata e scopo)
Articolo 1
Il Consorzio misto con attività esterna, tra l’Ente Parco Nazionale del Gargano e gli imprenditori operanti nel Gargano nel campo dell'Agricoltura Biologica e/o dei prodotti tipici, è denominato “Consorzio BIOGARGANO”. La sede del Consorzio è in San Giovanni Rotondo alla località S. Egidio, presso la Masseria Agropolis, ove pure è la sede dell'Ufficio di cui al successivo art.18; tale sede, con delibera dell'Assemblea, potrà essere trasferita nell'ambito del territorio della Provincia di Foggia. Per esigenze organizzative, potranno, altresì, istituirsi altri uffici, sia in Italia che all’estero.
Articolo 2
Il Consorzio BIOGARGANO non ha scopo di lucro e si propone la qualificazione e lo sviluppo dell'impresa consorziata, la sua valorizzazione e la promozione dei prodotti da Agricoltura Biologica e tipici del Gargano nonché il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali dei consorziati.
Pertanto il Consorzio BIOGARGANO si prefigge di:
A)Qualificare, tutelare e promuovere i prodotti da Agricoltura Biologica e tipici del Gargano.
B) Promuovere lo sviluppo e la qualificazione imprenditoriale dei Consorziati.
C) Promuovere lo sviluppo della “multifunzionalità” dell’impresa agricola consorziata.
D) Fornire servizi integrati ai Consorziati.
E) Migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali delle stesse imprese consorziate.
TITOLO 2° (Consorziati)
Articolo 5
Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio:
a)- tutti i produttori, trasformatori, condizionatori e commercianti di prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici tipici e/o di qualità controllata e certificata ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti nel territorio del Gargano, siano essi persone fisiche o persone giuridiche;
b)- le associazioni tra i soggetti di cui alla lettera a) ed altre associazioni che svolgono attività connesse o complementari con quelle di cui al precedente art.2;
c)- Enti di natura pubblica che condividano le finalità di cui al prefato precedente art.2. Detti soggetti non devono essere interdetti o inabilitati e/o falliti e non avere in corso alcuna procedura concorsuale.
Articolo 6
L’ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall'interessato diretta al Consiglio di Amministrazione, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza dei Patti Consortili, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti di cui al superiore art.5, delibera a maggioranza numerica l’ingresso del nuovo consorziato.
TITOLO 3° (Obblighi e sanzioni) Torna su
Articolo 14
Nei confronti del consorziato che non rispetti i presenti patti consortili, i regolamenti interni, i disciplinari di produzione e le direttive degli Organi consortili, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare sanzioni.
TITOLO 4° (Fondo Consortile)
Articolo 16
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni del Consorzio verso terzi.
Articolo 17
Per effetto dell’esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
TITOLO 5° (Ufficio del Consorzio ed attività esterna)
Articolo 18
Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art.2, avvalendosi di un'organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di Ufficio.
TITOLO 6° (Organizzazione del Consorzio)
Articolo 19
Gli organi del Consorzio sono: **L'Assemblea generale dei consorziati; **Il Consiglio di Amministrazione; **Il Presidente; **Il Vice Presidente, se nominato; **Il Collegio Sindacale, se nominato; **Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Articolo 20
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.
TITOLO 6° (Esercizio sociale e bilancio) Torna su
Articolo 27
Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il Bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO 7° (Controversie, scioglimento e liquidazione)
Articolo 29
I consorziati e il Consorzio sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nei Patti Consortili, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 30
L’Assemblea, in caso di scioglimento del Consorzio, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i consorziati, stabilendone i poteri.
TITOLO 8° (Disposizioni transitorie e finali) Torna su
Articolo 31
Per l'esecuzione e l'attuazione dei presenti Patti Consortili, sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del Consiglio d’Amministrazione che dovrà essere approvato dall'Assemblea.
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